Sei qui: Scaffale News Interpelli Sicurezza Lavoro Interpello n. 5/2015 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 (Locali sotterranei e semisotterranei) che vieta la loro destinazione a finalità lavorative salvo i casi previsti al comma 2 (in deroga) e in base all'autorizzazione dell'organo di vigilanza di cui al comma 3 .
In particolare, l’istante rappresenta che: “il d.lgs. 81/2008 prevede, all’art. 65, co 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche (co 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (co 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L’ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera giornata lavorativa contrattuale “.
“…Il potere attribuito all’organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.
Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell’art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”, presuppone il rispetto del d.lgs n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs n. 81/2008).
Sulla base di quanto sopra, si desume che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima”.