Sul supplemento ordinario n. 108, G.U. n. 101 del 30 Aprile 2008, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ossia il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che ingloba e sostituisce il decreto D. Lgs. 626/94.
Tale decreto è stato integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106 (G.U. n. 142 del 05/08/2009). In ottemperanza dell'art. 26 del sopraccitato D. Lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto, contratto d'opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili”) all'interno dell'Istituto.
Poiché i lavori possono essere di tipologia ed entità molto variabile, è necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento. In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai lavori affidati.
Il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) sostituisce la precedente informativa (ex art. 7 D. Lgs. 626/94). In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il datore di lavoro committente ha l’obbligo di redigere il DUVRI (art. 26 comma 3), sempre, anche nei casi di affidamenti in cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale modello testimonia l’avvenuta valutazione dei rischi.
I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106, sono i seguenti:
1. appalti di servizi di natura intellettuale;
2. mere forniture di materiali o attrezzature;
3. lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico.
Resta comunque l’obbligo, in capo al Datore di Lavoro Committente, di verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.