Sei qui: Scaffale News Legislazione Sicurezza Lavoro Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975. Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 6 febbraio 1976, n. 33) il Decreto Ministeriale 1 dicembre 1975. Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
Nello specifico, all’art. 18 il decreto definisce che per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore e soggetto alle disposizioni del presente titolo, deve essere presentata denuncia all'Associazione per il controllo della combustione allorché:
a) s'intenda effettuarne l'installazione;
b) s'intenda apportare modifiche interessanti i dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori;
c) s'intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all'atto della prima installazione;
d) si siano verificati incidenti o gravi avarie.
Le denunce di cui ai punti a), b) e c) devono essere fatte dall'installatore e debbono pervenire all'Associazione nazionale per il controllo della combustione prima che si inizi la costruzione e modifica dell'impianto; le denunce di cui al punto d) devono essere fatte dall'amministratore nel caso di impianti di condomini in cui l'amministratore è prescritto dal codice civile oppure dall'utente, entro 24 ore dall'evento.
Nei casi previsti dai punti a), b),c) l'installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'Associazione nazionale per il controllo della combustione provvede all'esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.