Sei qui: Scaffale News Interpelli Sicurezza Lavoro Interpello n. 5/2018 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
L’associazione FerCargo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza” e all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.
La Commissione, per quanto concerne il primo punto dell’istanza, rappresenta di essersi già espressa con l’interpello n. 2 del 21 marzo 2016, in risposta ad un quesito avanzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al quale, pertanto, si rinvia.
Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante” (definito come “strumento di controllo dell’attività del macchinista” nel “Regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario dell’Unione europea), indipendentemente dalla particolare tipologia del dispositivo, in quanto la tematica non afferisce alla competenza della Commissione per gli interpelli che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni può esprimersi esclusivamente su “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Infine la Commissione ritiene di non potersi esprimere in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante, poiché esula dalle proprie competenze ai sensi del già citato articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, non rivestendo la questione carattere generale.