Sei qui: Scaffale News Interpelli Sicurezza Lavoro Interpello n. 9/2015 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, l’istante chiede di sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.
Il decreto in oggetto stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale. Il triennio decorre:
- Dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione sulla G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
- Dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.
L’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, tra loro alternative:
- Frequenza, per almeno 24 ore complessive, nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’art. 32, co. 4, del d.lgs. 81/08 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative ai corsi di aggiornamento;
- Effettuazione un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Il termine “alternativo” è riferito esclusivamente alla possibilità, da parte del formatore-docente, di scegliere la tipologia di aggiornamento confacente alla sua figura.