Sei qui: Scaffale News Interpelli Sicurezza Lavoro Interpello n. 7/2018 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “ai soggetti formatori per corsi per lavoratori in modalità e - learning”.
In particolare l’istante rappresenta che «l’art.37 del D.Lgs 81/08 e smi e il successivo accordo stato regioni del 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 221/CSR) indicano chiaramente che la formazione per i lavoratori costituisce un obbligo per il datore di lavoro che può essere esso stesso soggetto organizzatore dei corsi sia in modalità frontale sia in modalità E-learning secondo i criteri e le condizioni stabilite nell’Allegato I.
L’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 (repertorio atti, 128/CSR), relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per Rspp e Aspp ai sensi dell’art. 32 del DLgs 81/08 e smi, amplia le possibilità di formazione in modalità E-learning al modulo A, all’aggiornamento per Rspp e Aspp e alla formazione specifica per lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso accordo.
Il citato Allegato II nel punto A relativo ai “Requisiti e specifiche di carattere organizzativo” recita: “Il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 (Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento) dell’allegato A…..”. Poiché l’allegato II del 7 luglio 2016 sostituisce l’allegato I del 21 dicembre 2011 la frase citata sembra dover comprendere anche la formazione per i lavoratori contraddicendo il principio per cui quest’ultima può essere erogata direttamente dal datore di lavoro…».
L’interpellante, dunque, chiede di conoscere il parere di questa Commissione in ordine all’applicazione delle disposizioni dell’Allegato II dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio del 2016 “esclusivamente ai soggetti formatori per Rspp e Aspp (ex art. 32 del D.Lgs 81/08), non estendendo tale obbligo anche ai datori di lavoro che organizzano corsi in modalità E – learning per i propri lavoratori secondo le modalità e i criteri previsti dall’accordo…”.