Sei qui: Scaffale News Formazione La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti della scuola
In base all’art. 37 del D.lgs. 81/08 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/08 e smi, è disciplinata dall’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, rep. atti n. 221, che specifica la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori.
L’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, rep. atti n. 153 (c.d. “Linee applicative”) contiene delle indicazioni sull’applicazione dell’Accordo del 21 dicembre 2011, in relazione ai seguenti argomenti: campo di applicazione e efficacia dell’accordo, collaborazione degli organismi paritetici alla formazione, formazione in modalità e-learning, riconoscimento della formazione pregressa e aggiornamento della formazione.