Il Regolamento REACH definisce una sostanza intermedia una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un'altra sostanza (articolo 3, paragrafo 15).
Il Regolamento REACH definisce diversi tipi di sostanze intermedie:
- sostanze intermedie non isolate
- sostanze intermedie isolate
- sostanze intermedie isolate in sito (non trasportate)
- sostanze intermedie isolate trasportate
Una sostanza intermedia non isolata è una sostanza intermedia che durante la sintesi non è intenzionalmente rimossa (tranne che per il prelievo di campioni) dalle apparecchiature in cui la sintesi ha luogo. Tali apparecchiature comprendono il recipiente di reazione con i suoi accessori e le apparecchiature attraverso cui la o le sostanze passano durante un processo a flusso continuo o a lotti, nonché le tubazioni mediante cui la o le sostanze sono trasferite da un recipiente ad un altro in cui si produce la fase successiva della reazione; non comprendono invece il serbatoio o altri recipienti in cui la o le sostanze sono conservate dopo essere state fabbricate (articolo 3, paragrafo 15, lettera a)).
Sostanza intermedia isolata in sito indica una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e nel caso in cui la fabbricazione della sostanza intermedia e la sintesi di una o più altre sostanze derivate da essa avvengono nello stesso sito, gestito da una o più persone giuridiche (articolo 3, paragrafo 15, lettera b)).
Sito significa un luogo unico in cui, qualora vi siano più fabbricanti di una o più sostanze, talune infrastrutture e attrezzature sono comuni (articolo 3, paragrafo 16).
Sostanza intermedia isolata trasportata è una sostanza intermedia che non presenta le caratteristiche che definiscono una sostanza intermedia non isolata e che è trasportata tra altri siti o fornita ad altri siti (articolo 3, paragrafo 15 lettera c)).
Le circostanze nelle quali una sostanza può essere considerata o meno una sostanza intermedia ai sensi del Regolamento REACH sono definite nel documento Definizione di sostanze intermedie secondo quanto concordato dalla Commissione, dagli Stati membri e dall'ECHA il 4 maggio 2010. Questa definizione costituisce il punto di partenza della presente guida. Il documento è allegato nell'appendice 4 alla presente guida.
A seconda delle sostanze intermedie identificate si applicano differenti obblighi e prescrizioni in materia di informazione (cfr. sezione 1.2.2).
Il ciclo di vita di una sostanza intermedia isolata inizia con la sua fabbricazione (in termini pratici con la fine del suo processo di fabbricazione). Questo ciclo di vita termina con l'uso della sostanza nel processo di sintesi per la fabbricazione di un'altra sostanza.
I residui della sostanza intermedia isolata che non vengono trasformati in un'altra sostanza in un processo di fabbricazione, se non vengono riciclati come sostanza intermedia non isolata o isolata, sono generalmente scartati o smaltiti come rifiuti e incanalati in un sistema di gestione dei rifiuti. Di conseguenza, non rientrano più nell’ambito del Regolamento REACH. Se nella sostanza sintetizzata vengono trovati residui della sostanza intermedia, questi sono coperti (come impurezza) dalla registrazione e dalla valutazione di tale sostanza.