Sei qui: Scaffale News Legislazione Sicurezza Lavoro Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Dispositivi di protezione individuale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ((GU Serie Generale n.289 del 09-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 128), il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 concernente “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale”. Le norme del presente decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati con la sigla DPI. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque li porti con se' da rischi per la salute e la sicurezza. Sono anche considerati DPI:
a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore, destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) un DPI collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla protezione della persona che lo indossi o lo porti con se';
c) i componenti intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI, anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione a rischio.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i DPI riportati nell'allegato I.