Sei qui: Scaffale News Legislazione Sicurezza Lavoro D. M. 22 gennaio 2008, n. 37. Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 61 del 12-03-2008) il Decreto del 22 gennaio 2008, n. 37. “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”
Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Per impianti si intende:
• impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
• impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
• impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
• impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
• impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
• impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
• impianti di protezione antincendio.