Sei qui: Scaffale News Legislazione Sicurezza Lavoro Regolamento (UE) 2016/425 del 9 marzo 2016 - dispositivi di protezione individuale
Il Regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione, la fabbricazione i reqisiti fondamentali e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.
Stabilisce inoltre norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.
Per concedere ai fabbricanti e agli altri operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti del nuovo Regolamento, esso entra in vigore il 20 Aprile 2016 ma si applicherà solo a decorrere dal 21 Aprile 2018, ad eccezione del Capo V (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) – art. da 20 a 36 – e dell’articolo 44, che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016. L’articolo 45, paragrafo 1 (sanzioni), si applicherà a decorrere dal 21 marzo 2018 per dar tempo agli Stati membri di stabilire le relative norme.
L’art. 47, detta disposizioni transitorie volte a salvaguardare gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE che rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo quelli con scadenza anteriore a tale data.