Sei qui: Scaffale News Legislazione Sicurezza Lavoro Indirizzi applicativi al D.M.19 marzo 2015 - Strutture sanitarie - Circolare VVF 28 ottobre 2015, n. 12580
La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la circolare 28 ottobre 2015, n. 12580 recante indirizzi applicativi al Decreto Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002" (G.U. n. 70, 25/3/2015).
La circolare ha ricordato che quelli del D.M. 19 marzo 2015 sono stati aggiornamenti necessari per far fronte a quanto previsto dall'art.6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e riguardano:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002;
- strutture, nuove ed esistenti, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, aventi superficie maggiore di 500 mq;
- strutture sanitarie che, per minore superficie o minor numero di posti letto, non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011.
Nel dettaglio, gli Allegati I e II del D.M. 19/03/2015 sostituiscono integralmente i titoli III e IV della regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002, mentre l'Allegato III aggiunge il titolo V concernente il sistema di gestione della sicurezza finalizzato all'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie esistenti che non abbiano ancora completato l'adeguamento antincendio nel previsto termine del 28 dicembre 2007.
Per assicurare la continuità di esercizio di tali strutture è stato individuato un percorso con scadenze differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati.
A. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500 mq e fino a 1000 mq:
• I scadenza 24 ottobre 2015
• II scadenza 24 ottobre 2018
• III scadenza 24 ottobre 2021
B. Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 1000 mq:
• I scadenza 24 aprile 2016
• II scadenza 24 aprile 2019
• III scadenza 24 aprile 2022
C. Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o m regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto:
• I scadenza 24 aprile 2016
• II scadenza 24 aprile 2019
• III scadenza 24 aprile 2022
• IV scadenza 24 aprile 2025
Per le attività di cui al punto C, l'adeguamento può essere, altresì, realizzato procedendo per singoli lotti di lavori caratterizzati, ciascuno, dagli elementi indicati nel decreto in argomento. Si introduce in tal modo un elemento di flessibilità che, senza rinunciare agli obiettivi di sicurezza, consentirà di poter meglio pianificare l'impiego delle risorse.
Anche i responsabili di strutture esistenti per le quali siano stati pianificati o siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando, ovvero sulla base di un progetto approvato in data antecedente all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2002, che non intendano optare per l'applicazione del D.M. 19 marzo 2015, sono tenuti ad aggiornare sotto la propria responsabilità il documento relativo al sistema di gestione della sicurezza per ogni fase di adeguamento, riconsiderando la consistenza numerica degli addetti antincendio alla luce del cronoprogramma dei lavori, da completarsi , in ogni caso, entro il 24 aprile 2025.
Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, deve essere individuato, dal titolare dell'attività, un "responsabile tecnico della sicurezza antincendio"; tale figura, deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all'interno dell'attività.