Sei qui: Scaffale News Legislazione Ambiente Decreto del ministero dell'Ambiente 15 aprile 2019, n. 104
Con il decreto 15 aprile 2019, n. 104, il ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare, ha dettato le «Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Il provvedimento è stato emanato in sostituzione del precedente D.M. 13 novembre 2014, n. 272, annullato dal Tar Lazio (Roma), con sentenza 20 novembre 2017, n. 11452.
Lo strumento della “relazione di riferimento” è stato introdotto dalla direttiva 2010/75/Ue (cosiddetta “direttiva Ied”, recepita nell’ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014) e riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (Aia); esso ha lo scopo di consentire un raffronto tra lo stato di contaminazione iniziale del sito e quello risultante al momento della cessazione definitiva dell’attività industriale, al fine dell’eventuale adozione di misure ripristinatorie nel caso di peggioramento della contaminazione.
La Rdr si applica agli impianti elencati nell’Allegato XII alla parte seconda del testo unico ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) ai punti:
1 (Raffinerie di petrolio greggio, escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio, nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi);
2 (Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW), qualora gli impianti siano alimentati, anche solo in parte, da combustibili diversi dal gas naturale;
3 (Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio);
4 (Impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto;
5 (Impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato VIII).