Sei qui: Scaffale News Antincendio Decreto del Ministro dell’Interno 14 luglio 2015. Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2015 è stato pubblicato il Decreto 14 luglio 2015 del Ministero dell'Interno riguardante le "disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50".
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Il Decreto, che entra in vigore il 23 agosto 2015, contiene in allegato la regola tecnica in cui sono descritti, tra gli altri, termini, definizioni e tolleranze dimensionali, caratteristiche costruttive, misure di evacuazione in caso d'incendio, mezzi ed impianti di estinzione degli incendi e segnaletica di sicurezza.
Allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture turistico-ricettive con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 devono essere realizzate e gestite in modo da:
a. minimizzare le cause di incendio;
b. garantire la stabilità delle strutture portanti al fi ne di assicurare il soccorso agli occupanti;
c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
d. limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e. assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni tecniche previste nel decreto si applicano alle attività ricettive turistico-alberghiere, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.