Sei qui: Scaffale News Rischi Chimici e Biologici Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza
Le schede di dati di sicurezza (SDS) sono state un metodo efficace e ben accetto per fornire ai destinatari informazioni su sostanze e miscele all'interno dell'UE e sono diventate parte integrante del sistema di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Le prescrizioni iniziali del regolamento REACH relative alle schede di dati di sicurezza sono state ulteriormente adeguate per tenere conto delle norme per le schede di dati di sicurezza stabilite dal Sistema globale armonizzato (GHS) e dell'attuazione di altri elementi del GHS nella normativa dell'UE introdotti dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) mediante modifiche dell'allegato II del REACH.
La scheda di dati di sicurezza costituisce un meccanismo per trasmettere le informazioni di sicurezza appropriate sulle sostanze e sulle miscele qualora:
- una sostanza o una miscela risponda ai criteri di classificazione come pericolosa a norma del regolamento CLP;
- una sostanza sia persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) oppure molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento REACH, oppure
- una sostanza sia compresa nell'elenco delle sostanze candidate all'eventuale autorizzazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH per qualunque altro motivo. (cfr. l'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento REACH).
A determinate condizioni, anche per alcune miscele che non rispondono ai criteri di classificazione come pericolose ai sensi del regolamento CLP è necessario che sia preparata o messa a disposizione una SDS su richiesta (cfr. l'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento REACH e le note alle tabelle 3.4.6, 3.6.2, 3.7.2, 3.8.3 e 3.9.4 dell'allegato I del regolamento CLP).
Nel caso di articoli non è necessario fornire una SDS. Sebbene, per pochi specifici articoli, il formato della SDS possa essere utilizzato per comunicare informazioni di sicurezza a valle della catena di approvvigionamento, ciò non risulta adatto per la maggior parte degli articoli.
La SDS prevede un formato suddiviso in 16 sezioni concordato a livello internazionale. La SDS deve essere fornita in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento REACH).
Se è necessario preparare una relazione sulla sicurezza chimica (CSR) per una sostanza, le informazioni presenti nella SDS della sostanza devono essere coerenti con quelle fornite all'interno della CSR nonché con quelle del fascicolo di registrazione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento REACH, i dichiaranti e gli utilizzatori a valle ai quali è richiesto di preparare una CSR devono presentare lo scenario d'esposizione o gli scenari d'esposizione pertinenti in un allegato alla scheda di dati di sicurezza. Gli utilizzatori a valle devono prendere in considerazione le informazioni pertinenti sull'esposizione ricevute dai fornitori al momento della compilazione delle proprie schede di dati di sicurezza. Nel caso delle miscele sono disponibili numerose opzioni per presentare gli scenari di esposizione pertinenti in un allegato o per inserire le informazioni pertinenti sull'esposizione nelle principali sezioni da 1 a 16 della SDS. Se, tuttavia, a un utilizzatore a valle viene richiesto di preparare la propria CSR ai sensi dell'articolo 31 del regolamento REACH e ciò comporta la generazione di uno scenario di esposizione, tale scenario deve essere presentato in un allegato alla SDS.