Il requisito relativo alla condivisione delle informazioni sulle sostanze fabbricate, importate, immesse sul mercato e utilizzate nell'UE è un aspetto essenziale di REACH. In tal modo, i dichiaranti della stessa sostanza possono ridurre i costi di registrazione ed evitare sperimentazioni inutili, specie su animali vertebrati. Quando le informazioni sono disponibili, gli studi che implicano sperimentazioni su animali vertebrati devono essere condivisi tra i dichiaranti per evitare la ripetizione delle prove. Non è possibile effettuare nuovi studi su animali vertebrati.
Anche gli studi che non comportano sperimentazioni su animali vertebrati dovrebbero essere condivisi per ridurre i costi di registrazione.
Le discussioni sulla condivisione dei dati devono precedere la registrazione collettiva quando una sostanza è fabbricata o importata da più di un'azienda.
I meccanismi per la condivisione dei dati sono due:
- i forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF), per le sostanze soggette a un regime transitorio (esistenti) che sono state preregistrate;
- la richiesta, per le sostanze non soggette a un regime transitorio (nuove) e per quelle soggette a un regime transitorio che non sono state preregistrate.
I codichiaranti devono compiere ogni sforzo per garantire che i costi inerenti alla condivisione delle informazioni necessarie per la registrazione collettiva siano determinati in modo equo, trasparente e non discriminatorio. Tutte le parti devono adempiere in modo tempestivo ai propri obblighi in materia di condivisione dei dati e di trasmissione comune. Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo, l'ECHA può contribuire alla risoluzione delle controversie relative alla condivisione dei dati. Tuttavia, il suo intervento dovrebbe essere usato solo come misura di ultima ratio.