Dal 31 dicembre 2010 è in vigore per tutte le aziende italiane l’obbligo di valutare il rischio da stress correlato al lavoro, introdotto in forma esplicita all’interno dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.
Dall’emanazione del Testo Unico si sono succeduti documenti scientifici e atti di indirizzo che hanno concorso a definire il concetto di stress lavoro-correlato e a sviluppare metodi e strumenti di valutazione. Le Regioni hanno contribuito attivamente a tale percorso. Inizialmente indicazioni operative sono state formulate in Lombardia, Toscana e Veneto. Alcune di queste esperienze hanno trovato una sede di confronto nell’ambito del “Network nazionale per la prevenzione del disagio psicologico nei luoghi di lavoro”, coordinato dall’ISPESL, fornendo un importate contributo alla “Proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro-correlato” (marzo 2010). In seguito il Coordinamento tecnico interregionale P.I.S.L.L. ha istituito un sottogruppo di lavoro che ha realizzato la “Guida operativa sulla valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato” (marzo 2010), proposta alla Commissione consultiva permanente come base di discussione. Infine le Regioni hanno partecipato ai lavori della Commissione consultiva e alla predisposizione delle indicazioni metodologiche pubblicate con la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 novembre 2010. Alcuni operatori di istituzioni regionali, già presenti nel Network, hanno successivamente partecipato alla predisposizione del manuale del Dipartimento di medicina del lavoro dell’INAIL ex ISPESL (maggio 2011) che integra la proposta metodologica del Network e del Comitato Tecnico Interregionale con il modello Management Standards adattandoli alle indicazioni della Commissione consultiva.
Tutti questi documenti hanno concorso in maniera via via più stringente a definire l’oggetto della valutazione, mettendo al centro della stessa non il benessere o il malessere dei lavoratori, ma l’organizzazione del lavoro. In tal modo viene riaffermato con forza che il fine del processo di valutazione non è solo la pesatura del rischio, ma gli interventi correttivi e le azioni di miglioramento, cioè le misure di prevenzione che devono essere attuate per evitare che la situazione di rischio determini un danno alla salute dei lavoratori.