Sei qui: Scaffale News Antincendio D.M. 3 novembre 2004. Installazione e manutenzione dispositivi apertura delle porte vie di esodo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 271 del 18-11-2004) il Decreto del Ministero dell’Interno su “Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio”.
Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti.
Inoltre, secondo il decreto ministeriale del 3 novembre 2004 tutti i maniglioni senza marcatura CE non sono più conformi alle normative di sicurezza e devono essere sostituiti; l'articolo 5 dispone che "i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifica dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"