Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate

Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate.

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Descrizione

L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento REACH stabilisce che “i rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli a norma dell’articolo 3 del presente regolamento.” Di conseguenza, le disposizioni del REACH per sostanze, miscele e articoli non sono applicabili ai rifiuti.

Questo non significa tuttavia che le sostanze contenute nei rifiuti siano totalmente esentate dal REACH. Produttori o importatori di una sostanza in quanto tale o contenuta in miscele o in articoli (in seguito denominata “sostanza”) soggetta alla registrazione ai sensi del REACH sono obbligati a tener conto, ove pertinente, della fase rifiuto del ciclo di vita della sostanza, secondo l’allegato I, sezione 5.2.2 del REACH, quando effettuano le appropriate valutazioni ai sensi del titolo II del REACH. In particolare, secondo l’articolo 3, paragrafo 37, del REACH, gli scenari di esposizione sono definiti come “l’insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante le fasi pertinenti del suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l’importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l’esposizione delle persone e dell’ambiente. […]”. I rifiuti, nei quali può essere contenuta una sostanza, comprendono rifiuti derivanti dalla fabbricazione della sostanza, rifiuti che si producono come conseguenza dell’uso della sostanza e rifiuti formati alla fine della durata d’uso di articoli nei quali è contenuta la sostanza.

La qualifica di rifiuto nel contesto degli scenari di esposizione e l’interazione tra il REACH e la normativa in materia di rifiuti per questo aspetto sono descritti nella sezione R 13.2.6 e R 18.2 della Guida alle disposizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica. Scenari di esposizione per la fase rifiuto del ciclo di vita di una sostanza non sono, di conseguenza, discussi ulteriormente nella presente guida.

Non appena un materiale “cessa di essere un rifiuto”, le disposizioni del regolamento REACH sono applicabili in linea di principio come per qualsiasi altro materiale, con un numero di eccezioni concesse con riserva. Il punto in cui un rifiuto “cessa di essere un rifiuto” è stato oggetto di lunghi dibattiti. Secondo l’articolo 6, paragrafi 1 e 2 della nuova direttiva quadro in materia di rifiuti, alcuni rifiuti specifici cessano di essere tali quando sono sottoposti a un’operazione di recupero e soddisfano criteri specifici da elaborare in linea con determinate condizioni legali, in particolare:

  • (a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
  • (b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
  • (c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e soddisfa la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
  • (d) l’uso della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute dell’uomo.

Tali criteri per materiali specifici saranno definiti dalla Commissione sotto forma di atti delegati secondo la procedura di comitato. Per ciascun flusso di rifiuti devono essere considerati diversi fattori. La discussione e la guida sui criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale8 per diversi flussi di rifiuti non rientrano nell’ambito del presente documento.

Come risultato di possibili future decisioni del comitato nonché di decisioni prese caso per caso sulla cessazione di qualifica di rifiuto da parte delle autorità degli Stati membri in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva quadro in materia di rifiuti, alcuni materiali attualmente considerati rifiuti in futuro potrebbero non essere considerati più tali. Questo non significa solo che questi materiali non sono più disciplinati dalla normativa in materia di rifiuti, ma anche che essi sono potenzialmente soggetti alle disposizioni del regolamento REACH, a meno che siano oggetto di esenzione. Il chiarimento sui criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale è una questione relativa alla normativa in materia di rifiuti, e il presente documento non fornisce una guida circa quando questi criteri sono applicabili e quando prodotti precedentemente scartati cessano di essere considerati rifiuti. La presente guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate intende fornire una spiegazione più approfondita sugli obblighi degli stabilimenti che effettuano il recupero11 con l’intento di essere conformi al REACH, contribuendo in questo modo al raggiungimento degli obiettivi globali della politica per la sostenibilità della Commissione europea e a promuovere il recupero e il riciclaggio.

La presente guida intende chiarire lo stato dei materiali che sono stati recuperati, che hanno cessato di essere rifiuti e che sono soggetti agli obblighi imposti dal REACH per le sostanze, le miscele o gli articoli. La guida spiega sulla base di quali informazioni principali un operatore che effettua il recupero può beneficiare dell’esenzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del REACH:

“2.7. Sono esentate dalle disposizioni dei titoli II, V e VI:

[…] (d) Le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli, registrate a norma del titolo II, recuperate nella Comunità se:

  1.  la sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata a norma del titolo II; e
  2.  le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 in merito alla sostanza registrata a norma del titolo II sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero”.

È importante notare che la presente guida non specifica il livello di dettaglio necessario per i diversi tipi di flussi di recupero. L’appendice 1 alla presente guida, tuttavia, illustra, con l’aiuto di vari esempi selezionati, gli obblighi generali cui un operatore che effettua il recupero deve adempiere per beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH.

Informazioni aggiuntive

  • Fonte: Echa
  • Anno di pubblicazione: 2010

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